IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 78, commi da 10 a 19, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplina le modalita' che devono essere osservate dai sostituti di imposta per consentire l'adempimento degli obblighi di dichiarazione dei redditi ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che intendono avvalersi della loro assistenza; Visto il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale e' stata disciplinata l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta; Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle finanze 15 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 18 dicembre 1992, con il quale e' stato approvato il mod. 730 da presentare nell'anno 1993 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti di imposta; Visto il decreto del Ministro delle finanze 5 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993, con il quale sono state apportate le rettifiche alle istruzioni ed ai modelli allegati al decreto del Ministro delle finanze 15 dicembre 1992 recante l'approvazione del mod. 730; Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze 5 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1993, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle persone fisiche agli effetti delle imposte sui redditi, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare; Visto l'art. 4 del decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1993, con il quale e' stato approvato il mod. 770 da presentare nel 1993 da parte dei sostituti d'imposta; Ritenuta la necessita' di stabilire il contenuto, le caratteristiche tecniche e le modalita' per l'invio all'Amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni mod. 770; Ritenuta, infine, la necessita' di stabilire le modalita' di invio all'Amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta, che hanno prestato assistenza fiscale ai propri dipendenti, dei supporti magnetici, contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi mod. 730, e delle buste contenenti il mod. 730-1 e la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati; Decreta: Art. 1. 1. I sostituti d'imposta che presentano la dichiarazione mod. 770 su supporto magnetico devono predisporre i relativi supporti magnetici, secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato A al presente decreto. 2. Nei termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione mod. 770, i sostituti d'imposta consegnano il modello base, in unico esemplare e munito di sottoscrizione, e i supporti magnetici, all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del sostituto.