IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 78, commi da 10 a 19, della legge 30 dicembre 1991, n.
413,  che  disciplina  le  modalita'  che devono essere osservate dai
sostituti di imposta per consentire l'adempimento degli  obblighi  di
dichiarazione  dei  redditi  ai lavoratori dipendenti e ai pensionati
che intendono avvalersi della loro assistenza;
  Visto il titolo I del decreto del  Presidente  della  Repubblica  4
settembre   1992,   n.  395,  con  il  quale  e'  stata  disciplinata
l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati  da  parte
dei sostituti di imposta;
  Visti  gli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle finanze 15
dicembre 1992, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  297  del  18  dicembre  1992,  con  il  quale e' stato
approvato il mod. 730 da  presentare  nell'anno  1993  da  parte  dei
lavoratori   dipendenti   e   pensionati   che   intendono  avvalersi
dell'assistenza fiscale dei sostituti di imposta;
  Visto il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  5  gennaio  1993,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993, con il
quale sono state  apportate  le  rettifiche  alle  istruzioni  ed  ai
modelli  allegati  al  decreto del Ministro delle finanze 15 dicembre
1992 recante l'approvazione del mod. 730;
  Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro delle  finanze  5
febbraio  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 31 dell'8
febbraio 1993,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  modello  di
dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle persone fisiche agli
effetti  delle  imposte  sui  redditi,  dell'imposta  comunale  sugli
immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare;
  Visto l'art. 4 del decreto del Ministro delle finanze  12  febbraio
1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
37  del 15 febbraio 1993, con il quale e' stato approvato il mod. 770
da presentare nel 1993 da parte dei sostituti d'imposta;
  Ritenuta   la   necessita'   di   stabilire   il   contenuto,    le
caratteristiche    tecniche    e    le    modalita'    per    l'invio
all'Amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta  dei
supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni mod. 770;
  Ritenuta,  infine, la necessita' di stabilire le modalita' di invio
all'Amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta, che
hanno prestato assistenza fiscale ai propri dipendenti, dei  supporti
magnetici,  contenenti  i  dati  delle dichiarazioni dei redditi mod.
730, e delle buste contenenti il mod. 730-1 e  la  dichiarazione  dei
terreni e dei fabbricati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  sostituti d'imposta che presentano la dichiarazione mod. 770
su  supporto  magnetico  devono  predisporre  i   relativi   supporti
magnetici,  secondo  le specifiche tecniche stabilite nell'allegato A
al presente decreto.
  2.  Nei  termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione
mod. 770, i sostituti d'imposta consegnano il modello base, in  unico
esemplare  e  munito  di  sottoscrizione,  e  i  supporti  magnetici,
all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio
fiscale del sostituto.